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ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO

RICHIESTA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO – NUOVA PROCEDURA

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt.5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

Il coniuge di cittadino italiano, se residente all’estero, può presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni dal matrimonio.

Questi termini sono ridotti della metà (ossia, 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Si informa che, ai sensi della vigente normativa, al momento dell’adozione del provvedimento di conferimento della  cittadinanza italiana non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

E’ indispensabile che l’atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano.

E’ pertanto consigliabile, prima di presentare la domanda, chiedere un estratto dell’atto di matrimonio.

Dal 1° agosto 2015la domanda di cittadinanza deve essere inoltrata attraverso una procedura informatica messa a punto dal MINISTERO DELL’INTERNO – dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Potranno presentare la domanda a questa Cancelleria Consolare soltanto i titolari di valido permesso di soggiorno lussemburghese (Permis de Séjour) domiciliati in questa circoscrizione consolare e i cui coniugi italiani siano regolarmente iscritti all’A.I.R.E.

Il richiedente dovrà:

– registrarsi sul portale  https://cittadinanza.dlci.interno.it

– compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute.

Attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME- NOME – DATA DI NASCITA – LUOGO DI NASCITA, cosi’ come indicati nell’atto di nascita. Le donne devono inserire il cognome da nubile e non da coniugata, fatto salvo il caso in cui ci sia documentazione comprovante il cambio di cognome.

Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti siano concordanti e che vi sia l’esatta indicazione del Comune di nascita.

– trasmettere la domanda (modello AE – Cittadini stranieri residenti all’estero – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano)  in formato elettronico (sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile un manuale per l’utente “Sistema inoltro telematico”), allegando i seguenti documenti :

1. estratto dell’atto di nascita, completo delle generalità dei genitori

2. certificati penali del paese di origine e di tutti i Paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età, compreso l’attuale, ad eccezione dell’Italia.

Il certificato del casellario giudiziale lussemburghese (bulletin n. 3) deve essere richiesto al

Parquet général

Service du Casier judiciaire

Cité judiciaire – Bâtiment BC

Bâtiment BC – 1er étage

L-2080 - Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

Tél. (+352) 47 59 81-346

Fax (+352) 47 59 81-248

E-mail casier.judiciaire@justice.etat.lu

 

N.B. I certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

I documenti sopra indicati devono essere legalizzati e tradotti in italiano (la lista dei traduttori giurati è reperibile sul sito di questa Ambasciata (lista traduttori giurati).

I documenti rilasciati dalle Autorità lussemburghesi legalizzati presso il Ministero Affari Esteri e Europee presso l’ufficio “Bureau des passeports, visas et légalisations” (43, boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg)

Per la traduzione e la legalizzazione si invita a visitare il sito web ( www.esteri.it ) dell’Ambasciata/Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato.

3. la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250 previsto dalla legge n. 94/2009, a favore del Ministero dell’Interno da effettuare sul conto corrente postale intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”

Codice IBAN : IT54D0760103200000000809020, specificando la causale ( richiesta cittadinanza ex art. 5 legge 91/92 di inserire nome e cognome del richiedente….) con le seguenti modalità:

a) bonifico estero – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;

b) circuito EUROGIRO – Codice BIC/SWIFT:PIBPITRA.

POSTE ITALIANE Viale Europa 175 – ROMA

4. ricevuta del pagamento della marca da bollo di 16€ da effettuare tramite PagoPA direttamente nel portale Servizi, area Cittadinanza.

5. copia di un documento di identità in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza)

6. permesso di soggiorno lussemburghese da inserire nella sezione denominata “documento generico”.

Una volta compilata la domanda e inserita TUTTA la documentazione sopra indicata, sarà generato un documento riepilogativo e la ricevuta di invio.

Questa Cancelleria Consolare sarà automaticamente informata della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi una comunicazione relativa all’avvio del procedimento o al rifiuto della domanda stessa.

Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (D.P.R. 18 aprile 1994, n.362), è di 730 giorni a partire dalla data di accettazione della domanda.

Successivamente, il richiedente sarà convocato, con il coniuge cittadino italiano, da questa Cancelleria Consolare al fine di depositare la documentazione in originale, già trasmessa per via telematica, e presentare in originale:

– passaporto originale del richiedente;

– permesso di soggiorno lussemburghese;

– passaporto o carta d’identità originale del coniuge

– nonché effettuare il pagamento dell’autentica della firma sulla domanda.

CITTADINANZA: ALCUNE MODIFICHE NORMATIVE – CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N.113 DEL 4 OTTOBRE 2018.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza.

1. Naturalizzazioni

– Importo.

L’importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione e’ confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre u.s. (qualora l’utente abbia versato solo 200 euro, potra’ essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50); tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.

– Requisiti linguistici.

La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (allegato al presente messaggio). Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:

– Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero

– Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualita’):

– L’Universita’ per stranieri di Siena

– L’Universita’ per stranieri di Perugia

– L’Universita’ Roma Tre

– La Societa’ Dante Alighieri

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

– Termine procedimentale.

Il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione presentate dal 20/12/2020 è di 24 mesi, prorogabili a 36. Per le domande presentate in precedenza il termine era fissato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Riconoscimenti iure sanguinis

L’art. 14 co. 2 del d.l. n.113 citato e’ stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e’ da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.

Si comunica che dall’11 febbraio sarà possibile per le parti unite civilmente, ai sensi della legge 20/05/2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”, inoltrare on line le richieste di cittadinanza italiana.

Le convocazioni per consegnare la documentazione cartacea delle istanze per matrimonio, precedentemente accettate online attraverso il portale ALI del Ministero dell’Interno, avverranno via email individualmente solo su invito di questo Ufficio. Si fa presente che le numerose richieste vengono trattate in ordine strettamente cronologico di arrivo, per cui si invita l’utenza a non contattare l’Ufficio cittadinanza per conoscere l’esito della propria domanda online in tempi brevi dopo la presentazione.

Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà notificato all’interessato/a tramite il portale CIVES. Si invitano i connazionali a consultare periodicamente il predetto portale.

Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana, l’interessato/a dovrà presentarsi in Consolato per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle Sue leggi.