RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS
RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO)
Le condizioni richieste per tale riconoscimento sono da un lato dimostrazione della discendenza dall’avo italiano emigrato e dall’altro la prova dell’assenza d’interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
L’istanza, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio Cittadinanza di questa Ambasciata previo appuntamento da effettuare sul portale prenot@mi.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Documenti da presentare all’Ufficio cittadinanza il giorno dell’appuntamento:
– estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque, comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana, nonché atto di matrimonio e di decesso (per copia integrale o in modello plurilingue);
– atto di nascita, matrimonio e decesso (per copia integrale o in modello plurilingue) dei discendenti dell’avo italiano in linea retta fino al richiedente;
– Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, dell’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, e di tutti i discendenti in linea retta sino al richiedente, attestante l’acquisto o il non acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione.
Tutti i suddetti certificati e la Dichiarazione (tranne l’Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano) devono essere legalizzati e tradotti in italiano. La traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente (per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare il sito www.esteri.it ) o legalizzata con Apostilla, se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961.
COSTI
Al momento della presentazione della domanda, è richiesto – ai sensi dell’art. 1, commi 639-641 della legge di bilancio 2025 il pagamento di 600€ presso l’Ufficio cassa di questa Cancelleria Consolare.
Trattandosi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica esso è svincolato dall’esito dell’accertamento.
N.B. l’ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
L’appuntamento è esclusivamente per la persona interessata ed eventuali figli minori. Non saranno presi in considerazione le richieste di altri parenti.
Ogni discrepanza nei certificati può tardare o ostacolare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
N.B.
I cittadini stranieri, di ceppo italiano, provenienti da altri Stati, sono pregati di consultare il sito web del Consolato d’Italia competente, al fine di conoscere la documentazione da presentare.
I richiedenti dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno di lunga durata lussemburghese.