Si informa che il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ha previsto specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In particolare, tali modifiche prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Si informa che è stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le dichiarazioni di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non andrà più versato il contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992.
Si segnala che diventano gratuite anche le dichiarazioni da rendersi entro il 31 maggio 2026 di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025, relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni alla data 24 maggio 2025.
IMPORTANTE: Le modifiche stabilite dalla legge di bilancio vigono dal 1 gennaio 2026 e non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2025.
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare la sezione CITTADINANZA di questo sito.