*Questa Cancelleria Consolare si impegna a trattare le pratiche nel minor tempo possibile, tenendo comunque presente che il termine di legge per l’iscrizione e la variazione di indirizzo è fissato a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’aggiornamento a seguire della banca dati del Ministero dell’Interno può richiedere periodi di tempo variabili.*
*Per tutte le pratiche AIRE il certificato di residenza lussemburghese datato da non più di 3 mesi.*
Si ricorda ai connazionali che presso questa Cancelleria Consolare è possibile effettuare pagamenti anche con carta di debito (circuito V PAY lussemburghese).
ATTENZIONE: Per motivi di contabilità interna, nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre (Martedì 31 marzo 2026; martedì 30 giugno 2026; mercoledì 30 settembre 2026; giovedì 31 dicembre 2026), è consentito il pagamento esclusivamente in contanti. Il pagamento in contanti rimane possibile, a scelta dell’utente, per tutti i servizi consolari.
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L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero;
IMPORTANTE
La Legge n. 11/2026, recante “disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero” ha introdotto delle modifiche anche alla normativa in materia di anagrafe. Le principali novità in materia di AIRE intervengono sulla Legge 23 agosto 1988, n. 400 e riguardano l’introduzione di nuovi casi di divieto di iscrizione e di iscrizione facoltativa all’AIRE:
All’elenco dei cittadini che non devono essere iscritti all’AIRE si aggiungono in particolare le seguenti categorie:
– i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;
– il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero, prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
– il personale civile e militare in servizio presso gli Uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
– le persone conviventi con i cittadini sopra menzionati che si recano all’estero al seguito dei medesimi.
Viene inoltre introdotto all’articolo 1 il nuovo comma 9-bis, che prevede l’iscrizione facoltativa per i connazionali che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
- ISCRIZIONE
- CAMBIO DI INDIRIZZO
- RIMPATRIO
- TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE ESTERO
- CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO CONSOLARE
- CAMBIO COMUNE DI RIFERIMENTO AIRE IN ITALIA
****Agli utenti che incontrino problemi per fare il cambio di residenza da un’altra sede consolare a quella di Lussemburgo si suggerisce di cancellare l’account della precedente sede consolare, per procedere a creare una nuova utenza FAST-IT presso la sede “Ambasciata d’Italia a Lussemburgo”.****
*Nota: cancellare un account del FAST IT è soltanto un’operazione informatica, ovvero non implica cancellarsi dall’AIRE*
Contatti
Tel. (+352) 443644 – 333 Email: aire.lux@esteri.it
DECORRENZA ISCRIZIONE
L’iscrizione all’AIRE, una volta perfezionata, produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l’istanza all’Ufficio Consolare. Si tratta di una novità normativa – prevista dall’art. 16 comma 3 del Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”) entrato in vigore il 26 marzo scorso – che rende più spedita e più certa la decorrenza dell’iscrizione Aire, introducendo una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini italiani residenti all’estero.
PROCEDURA DA SEGUIRE:
– Per l’iscrizione all’AIRE o la variazione di indirizzo presso questa Circoscrizione consolare, si invitano gli utenti a caricare la documentazione esclusivamente sul portale FAST-IT (link: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco).
Scarica qui le istruzioni di questa Ambasciata per il corretto inserimento della domanda sul portale FAST IT.