Si invita a prendere attenta visione di quanto indicato alla sezione CITTADINANZA del nostro sito, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 74 del 23 maggio 2025 in materia di trasmissione della cittadinanza, in particolare per i minori nati all’estero.
L’ufficio di Stato Civile, una volta ricevuta la documentazione completa (da presentare nelle modalità indicate qui di seguito), procederà alla stesura di un decreto di accertamento del possesso della cittadinanza italiana, da trasmettere al Comune italiano a corredo della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore e della sua iscrizione all’AIRE.
La cittadinanza italiana può considerarsi acquisita con la trascrizione dell’atto di nascita.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani e siano iscritti all’AIRE di due comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro espressamente comunicato in fase di dichiarazione della nascita – l’atto di nascita verrà inviato per la trascrizione al Comune di riferimento della madre.
1. Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
La richiesta può essere presentata direttamente a questa Cancelleria Consolare:
a) Per posta (preferibilmente raccomandata con ricevuta di ritorno) all’indirizzo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia, 5, rue Marie-Adélaïde L-2128 Lussemburgo
b) Depositata di persona presso l’Ufficio Stato Civile.
2. Documentazione da presentare per registrare una nascita avvenuta in Lussemburgo.
Figlio/a nato/a sotto matrimonio
- certificato di nascita internazionale in originale modello A
- Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori
- documentazione aggiuntiva ai sensi della nuova normativa in materia di cittadinanza (in relazione al caso specifico, il certificato storico di residenza di uno dei due genitori, oppure documentazione comprovante il possesso esclusivamente della cittadinanza italiana da parte di uno dei due genitori o di uno dei nonni).
Figlio/a nato/a fuori dal matrimonio ( RICONOSCIMENTO)
- certificato di nascita integrale in originale (in lingua Francese) e certificato di nascita internazionale in originale modello A
- Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori
- Certificato di residenza élargi o dei due genitori individuali in caso di residenze diverse.
- in tutti i casi di figlio/a nato/a fuori dal matrimonio, si invita ad anticipare la documentazione per il riconoscimento (che non potrà essere fatto il giorno del deposito dei documenti) all’indirizzo email lux.statocivile@esteri.it al fine di ottenere un appuntamento ed effettuare la prevista dichiarazione di fronte al competente Funzionario consolare. Si segnala che per la procedura di riconoscimento è richiesta la presenza di entrambi i genitori. È previsto il pagamento di una percezione consolare pari a €20.
I minori residenti in Lussemburgo verranno iscritti automaticamente all’AIRE assieme alla richiesta di trascrizione della nascita.
3. Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio
- COGNOME
- Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che i genitori possano richiedere all’Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l’acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
- Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno aggiunto o anteposto a quello paterno, sono ricevibili nell’ordinamento italiano, senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.
- NOME
- Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi (ad esempio il nome “Andrea”, che in Italia é maschile e invece nei paesi a cultura spagnola è femminile).