Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
1. Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
La richiesta può essere presentata direttamente a questa Cancelleria Consolare:
a) Per posta (preferibilmente raccomandata con ricevuta )all’indirizzo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia, 5, rue Marie-Adélaïde L-2128 Lussemburgo
b) Depositata di persona presso l’Ufficio Stato Civile.
2. Documentazione da presentare per registrare una nascita avvenuta in Lussemburgo.
Figlio/a nato sotto matrimonio
- certificato di nascita internazionale in originale modello A
- Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori
Figlio/a nato fuori dal matrimonio ( RICONOSCIMENTO)
- certificato di nascita integrale in originale (in lingua Francese – non fotocopie) e certificato di nascita internazionale in originale modello A
- Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori
- Certificato di residenza élargie o dei due genitori individuali in caso di residenze diverse.
- in tutti i casi di figlio/a nato fuori dal matrimonio, il riconoscimento dovrà essere fatto presso l’ufficio di stato civile della cancelleria consolare, previa richiesta di appuntamento da inviare alle email lux.statocivile@esteri.it e anche consolare.lux@esteri.it per effettuare una specifica dichiarazione di fronte al competente Funzionario consolare..
I minori residenti in Lussemburgo verranno iscritti automaticamente all’AIRE assieme alla richiesta di trascrizione della nascita.
3. Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio
- COGNOME
- Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che i genitori possano richiedere all’Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l’acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
- Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno aggiunto o anteposto a quello paterno, sono ricevibili nell’ordinamento italiano, senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.
- NOME
- Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi (ad esempio il nome “Andrea”, che in Italia é maschile e invece nei paesi a cultura spagnola è femminile).