Nel modulo di domanda di passaporto o carta d’identità il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso.
Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3, il genitore di figli minori non può ottenere il rilascio del proprio documento senza il consenso esplicito dell’altro genitore. La norma ha lo scopo di tutelare i minori nei casi in cui il rilascio di un documento valido per l’espatrio comporti il rischio di allontanamento del genitore col fine di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli. L’assenso di entrambi i genitori è inoltre necessario per l’emissione di passaporto o carta d’identità in favore di minori di età.
I formulari di richiesta passaporto e carta d’identità per minori o genitori con figli minori presentano già in allegato l’atto di assenso. In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso. Per la firma è necessario procedere come segue:
• Genitore cittadino dell’Unione europea:
L’assenso già firmato, unitamente a copia di documento d’identità valido UE, può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto o carta d’identità. Qualora l’altro genitore non sia convivente può inviare autonomamente, per posta ordinaria o elettronica, l’atto di assenso con copia del documento.
• Genitore cittadino non UE:
La firma sull’atto di assenso deve essere autenticata. Ciò è possibile presso la Cancelleria consolare, presso un Consolato Onorario oppure presso un Notaio. Se residente in Italia o all’estero il genitore può autenticare la firma sull’assenso presso la Questura o Consolato di riferimento, che poi invieranno l’atto all’Ufficio passaporti/carta d’identità.
DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (Per rilascio passaporto o carta d’identità):
Se non riesce ad ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare italiano competente, previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc..
Se il minore di riferimento è residente nella circoscrizione consolare di Lussemburgo, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare, nella veste di giudice tutelare italiano.