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ATTO DI ASSENSO

Dal 14 giugno 2023 non è più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

È sufficiente che l’interessato autocertifichi di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del passaporto rendendo, sotto la propria responsabilità e a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, una dichiarazione in tal senso (utilizzando il modello allegato).

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

N.B. Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. (ATTO DI ASSENSO PER MINORI)

I formulari di richiesta passaporto per minori presentano già in allegato l’atto di assenso. In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso. Per la firma è necessario procedere come segue:

  • Genitore cittadino dell’Unione europea:

L’assenso già firmato, unitamente a copia di documento d’identità valido UE, può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto o carta d’identità. Qualora l’altro genitore non sia convivente può inviare autonomamente, per posta ordinaria o elettronica, l’atto di assenso con copia del documento.

 

  • Genitore cittadino non UE:

La firma sull’atto di assenso deve essere autenticata. Ciò è possibile presso la Cancelleria consolare, presso un Consolato Onorario oppure presso un Notaio. Se residente in Italia o all’estero il genitore può autenticare la firma sull’assenso presso la Questura o Consolato di riferimento, che poi invieranno l’atto all’Ufficio passaporti/carta d’identità.

DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (Per rilascio passaporto o carta d’identità):

Se non riesce ad ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare italiano competente, previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc..

Se il minore di riferimento è residente nella circoscrizione consolare di Lussemburgo, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare, nella veste di giudice tutelare italiano.

 

DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (Per rilascio passaporto o carta d’identità):

Se non riesce ad ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare italiano competente, previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc..

Se il minore di riferimento è residente nella circoscrizione consolare di Lussemburgo, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare, nella veste di giudice tutelare italiano.